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ORDINANZA N. 162 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.125 T |
LOCALITÀ sottopasso Lingotto |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
Del16 1 2006 |
AS/sottopassolingottoderoga
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Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 5012 del 28.12.2005, con la quale, al punto A, è stato istituito
il divieto di transito nel sottopasso Lingotto, eccetto veicoli autorizzati
TOROC, per tutto il periodo dello svolgimento dei "XX Giochi Invernali-Torino
2006";
Considerato
che, contestualmente alla chiusura del sottopasso, appare opportuno
autorizzarvi i lavori di pulizia meccanizzata a cura dell'AMIAT;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ad integrazione e parziale modifica dell'ordinanza n. 5012 del 28.12.2005, citata in premessa
dall'1.2.2006 e sino a riapertura del sottopasso Lingotto
·
è consentito l'accesso al sottopasso Lingotto, in corrispondenza dei varchi di:
c.so Unità d'Italia, c.so Caduti sul Lavoro, via Nizza e c.so Giambone, oltre
che ai veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica ed a quelli autorizzati TOROC,
anche ai veicoli aziendali AMIAT utilizzati per la pulizia del sottopasso
stesso;
l'attuazione del suddetto provvedimento dovrà
avvenire alle seguenti condizioni:
a)
che
siano concordati e coordinati gli interventi, definendone le date e gli orari,
con il Comitato TOROC e con la Questura di Torino;
b)
che
sia dato preventivo avviso delle date e degli orari degli interventi al Corpo
di Polizia Municipale;
c)
che
siano adeguatamente presegnalate le aree di cantiere, ai sensi dell'art. 43,
comma 3, del regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo 30.04.1992, n.
285 approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, anche con evidenti segnali
luminosi;
·
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
dott.ssa Luisella NIGRA