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ORDINANZA N. 129 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 96 T |
LOCALITÀ via Cavour |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 13.01.2006 |
SC/23/A/circolazione/cavour |
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, e 7, del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista la
richiesta del Consolato Generale del Canada;
Vista
la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il
24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;
Visto l'art. 16 delle
preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche
straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a
condizione di reciprocità;
Considerata l'opportunità di
adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;
dal 1.02.2006 al 28.02.2006
dalle .00 alle 24.00
in Cavour
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Corpo Diplomatico del Canada, muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato Sud della via, per un tratto di m. 10 partendo da m. 1 ad Ovest del n.c. 8 e procedendo verso Ovest, per due posti auto con disposizione "in fila", con la contestuale revoca della sosta a pagamento;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la
presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(dott.ssa
Luisella NIGRA)