|
ORDINANZA N. 122 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
11 |
LOCALITÀ piazza Santa Giulia, via Giulia di Barolo, via Balbo, corso Regina Margherita |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 13.01.2006 |
LB/VARIE06/santagiulia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della
Giunta Comunale del 9 Novembre 2004, n. meccanografico 200409165/106,
dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Progetto per la
parziale ricollocazione e sistemazione dell'area mercatale di piazza Santa
Giulia - Approvazione progetto esecutivo";
Vista la richiesta della
Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Cultura - Sociali -
Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
1) l'istituzione dell'Area
Pedonale:
a)
sulla banchina NORD di piazza Santa Giulia
b)
in via Giulia di Barolo, tratto: piazza Santa Giulia - corso Regina
Margherita
c)
sulla banchina SUD di corso Regina Margherita, tratto: via Buniva - via
Giulia di Barolo
d)
sulla banchina NORD di via Balbo, tratto: via Buniva - piazza Santa
Giulia
e)
sulla banchina NORD di via Balbo, tratto: piazza Santa Giulia - via
Vanchiglia
2) l'istituzione del divieto di
circolazione veicolare nella suddetta area pedonale, fatta eccezione per i
veicoli in servizio di emergenza;
In
deroga al divieto di cui
sopra è consentito:
a.
ai
velocipedi, il transito e la sosta;
3) per la circolazione dei
veicoli di cui sopra è istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;
4) l'istituzione del senso
unico di circolazione veicolare con direzione da OVEST verso EST in via
Balbo, nel tratto compreso tra via Tarino e via Bava;
5) l'istituzione del divieto di
fermata:
a)
su
ambo i lati dalla carreggiata laterale SUD di corso Regina Margherita,
nel tratto compreso tra via Buniva e via Giulia di Barolo,
b)
su
ambo i lati di via Balbo, nel tratto compreso tra via Buniva e via
Vanchiglia, con sosta consentita, con disposizione "in fila", sul lato NORD
negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
6) l'istituzione del divieto di
sosta dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
merci, sul lato NORD di via Balbo, immediatamente ad OVEST di via
Vanchiglia, per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila;
7) l'istituzione del divieto di
sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle
ore 23.00 dei giorni prefestivi, con la fermata consentita, con disposizione
"in fila", esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
merci, sul lato NORD di via Balbo nel tratto compreso tra la
carreggiata OVEST e la carreggiata EST di piazza Santa Giulia;
8) l'istituzione della sosta a
pagamento dalle ore 17.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, nel tratto di cui
al suddetto punto 7), con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1630 prot. n.
289 del 11/06/99;
9) la posa in opera di n. 7
fioriere a delimitazione dell'area pedonale di cui al suddetto punto 1), e
precisamente:
n.4
sulla banchina NORD di via Balbo di cui n. 2 all'intersezione con via
Buniva, n. 1 all'intersezione con la carreggiata OVEST e n. 1 all'intersezione
con la carreggiata EST di piazza Santa Giulia,
n.
3 sulla banchina SUD di corso Regina Margherita, immediatamente ad EST
dell'intersezione con via Giulia di Barolo;
10)
nella carreggiata laterale SUD di corso Regina Margherita
all'intersezione con via Giulia di Barolo
a)
la
realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di
velocità, della lunghezza di m 42.00 circa, comprese le rampette di raccordo,
avente le caratteristiche costruttive indicate al comma 6, lettera c) dell'art.
179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada;
b)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h, in corrispondenza dell'intersezione
rialzata;
11)
la revoca delle ordinanze in contrasto il presente provvedimento e di
quelle sottoelencate:
a)
ordinanza n. 816 prot. n. 149 del 9/03/01 che istituita, in corso Regina Margherita,
carreggiata laterale SUD, il limite massimo di velocità di 30 km/h a partire da
m 20 ad Ovest di via Buniva e procedendo verso Est fino a via Giulia di Barolo,
e disponeva altresì la posa di un dosso artificiale e sistemi di rallentamento
ad effetto ottico;
b)
ordinanza n. 2604 prot. n. 528 del 23/07/01 che, sulla banchina SUD di corso Regina
Margherita nel tratto via Buniva - via Giulia di Barolo, istituiva:
il
divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato,
il
divieto di sosta, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato
nelle ore di svolgimento del mercato stesso, per le operazioni di carico e
scarico,
la
posa di un dosso artificiale a m 8.00 circa ad Ovest dello scivolo di uscita
della banchina,
c)
ordinanza n. 195 prot. n. 596 del 5/10/73 che istituiva il senso unico con direzione da
Ovest verso Est, in via Balbo nel tratto compreso tra via Tarino e via
Napione, ad eccezione del protendimento compreso nella piazza Santa Giulia;
d)
ordinanza n. 1629 prot. n. 288 dell'11/06/99, limitatamente al secondo comma della
lettera O) che istituiva un'area riservata alle operazioni di carico e scarico
sul lato est di via Balbo a m 20.00 circa a sud di piazza S. Giulia;
e)
ordinanza n. 2620 prot. n. 488 del 5/10/99 che istituiva, in alcuni tratti di via
Balbo, tra via Buniva e piazza S. Giulia, la riserva di sosta per gli
operatori del mercato, la sosta a pagamento al di fuori degli orari di
svolgimento del mercato ed il divieto di transito fatta eccezione per i veicoli
dei residenti, degli operatori del mercato e dei mezzi di soccorso;
f)
ordinanza n. 337-298 prot. n. 1783 del 29/07/82 che istituiva il divieto
di sosta durante le ore di funzionamento del mercato, in via Giulia di
Barolo, nel tratto compreso tra piazza Santa Giulia e corso Regina
Margherita;
g)
ordinanza n. 119 prot. n. 1446 del 3/07/1972 che istituiva il divieto di sosta su tutta
la piazza Santa Giulia nei giorni feriali dalle ore alle ore 15 e nei
giorni prefestivi dalle ore alle ore 20;
h)
ordinanza n. 303 prot. n. 281 del 2/03/95 che istituiva sul lato Nord/Ovest di piazza
Santa Giulia, per un tratto di m 20 a Nord del f.f. Nord di via Balbo il
divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
12) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)