ORDINANZA N. 122

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 11

LOCALITÀ piazza Santa Giulia, via Giulia di Barolo, via Balbo, corso Regina Margherita

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 13.01.2006

LB/VARIE06/santagiulia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 9 Novembre 2004, n. meccanografico 200409165/106, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Progetto per la parziale ricollocazione e sistemazione dell'area mercatale di piazza Santa Giulia - Approvazione progetto esecutivo";

Vista la richiesta della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Cultura - Sociali - Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

1)   l'istituzione dell'Area Pedonale:

a)      sulla banchina NORD di piazza Santa Giulia

b)      in via Giulia di Barolo, tratto: piazza Santa Giulia - corso Regina Margherita

c)      sulla banchina SUD di corso Regina Margherita, tratto: via Buniva - via Giulia di Barolo

d)      sulla banchina NORD di via Balbo, tratto: via Buniva - piazza Santa Giulia

e)      sulla banchina NORD di via Balbo, tratto: piazza Santa Giulia - via Vanchiglia

2)   l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella suddetta area pedonale, fatta eccezione per i veicoli in servizio di emergenza;

In deroga al divieto di cui sopra è consentito:

a.       ai velocipedi, il transito e la sosta;

  1. ai veicoli degli operatori del mercato muniti di specifico contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, il transito e la sosta negli spazi a loro assegnati, nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 17.00 e nei giorni prefestivi dalle ore 6.00 alle ore 23.00;
  2. ai veicoli al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti di specifico contrassegno, il transito e la sosta, esclusa l'area mercatale nelle ore di mercato;
  3. ai veicoli di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi, assimilando ad essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta, limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area suindicata;
  4. ai veicoli adibiti al trasporto merci, per l'approvvigionamento delle attività commerciali che hanno sede negli stabili ubicati all'interno dell'area pedonale, e alle autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, il transito e la fermata esclusivamente dalle ore 17.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, eccetto prefestivi;
  5. ai veicoli di uso privato per entrare o uscire nei/dai passi carrabili, il transito;
  6. ai veicoli dei residenti e delle attività terziarie ubicate nell'area suindicata, il transito e la fermata esclusivamente per effettuare minime operazioni di carico e scarico cose o per consentire la salita e la discesa di persone in caso di reale necessità;
  7. ai veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nell'area stessa, il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;

3)   per la circolazione dei veicoli di cui sopra è istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;

4)   l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da OVEST verso EST in via Balbo, nel tratto compreso tra via Tarino e via Bava;

5)   l'istituzione del divieto di fermata:

a)    su ambo i lati dalla carreggiata laterale SUD di corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra via Buniva e via Giulia di Barolo,

b)   su ambo i lati di via Balbo, nel tratto compreso tra via Buniva e via Vanchiglia, con sosta consentita, con disposizione "in fila", sul lato NORD negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;

6)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD di via Balbo, immediatamente ad OVEST di via Vanchiglia, per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila;

7)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con la fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD di via Balbo nel tratto compreso tra la carreggiata OVEST e la carreggiata EST di piazza Santa Giulia;

8)   l'istituzione della sosta a pagamento dalle ore 17.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, nel tratto di cui al suddetto punto 7), con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1630 prot. n. 289 del 11/06/99;

9)   la posa in opera di n. 7 fioriere a delimitazione dell'area pedonale di cui al suddetto punto 1), e precisamente:

­         n.4 sulla banchina NORD di via Balbo di cui n. 2 all'intersezione con via Buniva, n. 1 all'intersezione con la carreggiata OVEST e n. 1 all'intersezione con la carreggiata EST di piazza Santa Giulia,

­         n. 3 sulla banchina SUD di corso Regina Margherita, immediatamente ad EST dell'intersezione con via Giulia di Barolo;

10)         nella carreggiata laterale SUD di corso Regina Margherita
all'intersezione con via Giulia di Barolo

a)    la realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di velocità, della lunghezza di m 42.00 circa, comprese le rampette di raccordo, avente le caratteristiche costruttive indicate al comma 6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

b)   l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, in corrispondenza dell'intersezione rialzata;

11)         la revoca delle ordinanze in contrasto il presente provvedimento e di quelle sottoelencate:

a)      ordinanza n. 816 prot. n. 149 del 9/03/01 che istituita, in corso Regina Margherita, carreggiata laterale SUD, il limite massimo di velocità di 30 km/h a partire da m 20 ad Ovest di via Buniva e procedendo verso Est fino a via Giulia di Barolo, e disponeva altresì la posa di un dosso artificiale e sistemi di rallentamento ad effetto ottico;

b)      ordinanza n. 2604 prot. n. 528 del 23/07/01 che, sulla banchina SUD di corso Regina Margherita nel tratto via Buniva - via Giulia di Barolo, istituiva:

­         il divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato,

­         il divieto di sosta, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato nelle ore di svolgimento del mercato stesso, per le operazioni di carico e scarico,

­         la posa di un dosso artificiale a m 8.00 circa ad Ovest dello scivolo di uscita della banchina,

c)      ordinanza n. 195 prot. n. 596 del 5/10/73 che istituiva il senso unico con direzione da Ovest verso Est, in via Balbo nel tratto compreso tra via Tarino e via Napione, ad eccezione del protendimento compreso nella piazza Santa Giulia;

d)      ordinanza n. 1629 prot. n. 288 dell'11/06/99, limitatamente al secondo comma della lettera O) che istituiva un'area riservata alle operazioni di carico e scarico sul lato est di via Balbo a m 20.00 circa a sud di piazza S. Giulia;

e)      ordinanza n. 2620 prot. n. 488 del 5/10/99 che istituiva, in alcuni tratti di via Balbo, tra via Buniva e piazza S. Giulia, la riserva di sosta per gli operatori del mercato, la sosta a pagamento al di fuori degli orari di svolgimento del mercato ed il divieto di transito fatta eccezione per i veicoli dei residenti, degli operatori del mercato e dei mezzi di soccorso;

f)        ordinanza n. 337-298 prot. n. 1783 del 29/07/82 che istituiva il divieto di sosta durante le ore di funzionamento del mercato, in via Giulia di Barolo, nel tratto compreso tra piazza Santa Giulia e corso Regina Margherita;

g)      ordinanza n. 119 prot. n. 1446 del 3/07/1972 che istituiva il divieto di sosta su tutta la piazza Santa Giulia nei giorni feriali dalle ore alle ore 15 e nei giorni prefestivi dalle ore alle ore 20;

h)      ordinanza n. 303 prot. n. 281 del 2/03/95 che istituiva sul lato Nord/Ovest di piazza Santa Giulia, per un tratto di m 20 a Nord del f.f. Nord di via Balbo il divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

12)    la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)