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ORDINANZA N. 79

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 7

LOCALITÀ corso Emilia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 10/01/2006

LB/VARIE06/emilia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3903 prot. n. 674 del 4/12/2000 con la quale veniva istituito il divieto di fermata su ambo di corso Emilia a partire dal f.m. EST di via Cigna e procedendo verso EST per un tratto di m 15.00 circa;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, Settore Servizi Territoriali, Circoscrizione VII;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Emilia

1)   l'istituzione del divieto di fermata:

­       sul lato NORD a partire dal n.c. 38 e procedendo verso OVEST fino all'intersezione con via Cigna;

­       sul lato SUD a partire da via Cigna e procedendo verso EST per un tratto di m 20.00 circa;

2)   la revoca dell'ordinanza n. 3903 prot. n. 674 del 4/12/2000, meglio specificata in premessa;

3)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)