ORDINANZA N. 5016

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 3457

LOCALITÀ via Giordano Bruno

data 29.12.05

CIRCOSCRIZIONE N. 9

prot. n.

FB45/B/olimpiade/bruno

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Mobilità degli eventi relativi ai "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - Villaggio Olimpico Ex Moi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 20.12.2005, n. mecc. 2005 12141/103 recante l'oggetto: "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Individuazione spazi pubblici necessari allo svolgimento dei Giochi - Approvazione schema di convenzione con Toroc per l'utilizzo dei con esenzione canone ex art.14 regolamento Cosap";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dal 03.01.06 sino a cessate esigenze

A) in via Giordano Bruno, tratto: piazza Galimberti - via La Loggia, escluse

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato Ovest;

2.      l'istituzione del divieto di sosta nei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose dalle ore 08.00 alle ore 20.00 sul marciapiede Ovest della via, nei seguenti punti:

a.       a partire da m 23 circa dal f.f. Sud di piazza Galimberti, per m 12 circa in direzione Sud;

b.      di fronte al n.c. 200, per un tratto di m 12 circa;

B) la sospensione dell'ordinanza n. 607, prot. 121 del 25.02.02;

C) la sospensione dell'ordinanza n. 1558, prot. 219 del 08.04.04;

 

1.      la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)