ORDINANZA N.4995

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr.3440T

LOCALITÀ via Ventimiglia, corso Maroncelli, via Sommariva, via Caramagna, via Valenza, corso Unità d'Italia

data 27.12.2005

CIRCOSCRIZIONE N. 9

prot

PP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./ventimiglia_olimpiadi

   

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Settore Mobilità degli eventi relativi alle "XX Olimpiadi Invernali Torino 2006";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 20.12.2005, n. mecc. 2005 12141/103 recante l'oggetto: "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Individuazione spazi pubblici necessari allo svolgimento dei Giochi - Approvazione schema di convenzione con Toroc per l'utilizzo dei con esenzione canone ex art.14 regolamento Cosap";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento fino a cessate esigenze

  1. in via Ventimiglia

  1. la posa in opera di barriere tipo new jersey in c.a. sulla semi carreggiata Est, a partire da circa m.90 a Nord del f.f. Nord di via Vinovo e procedendo verso Nord per circa m.350;
  2.  

  3. l'istituzione del divieto di fermata sul lato Est a partire da circa m.90 a Nord del f.f. Nord di via Vinovo e procedendo verso Nord fino a m.22 circa a Nord del f.f. Nord di c.so Caduti sul Lavoro;
  4. l'istituzione del divieto di fermata sul lato Ovest a partire dal n.c.174 e procedendo verso Nord fino al f.f. Sud di c.so Caduti sul Lavoro;
  5. l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Testona e c.so Caduti sul Lavoro (esclusi);
  6. la posa in opera di dissuasori tipo "piramide" sulla banchina Ovest nel tratto compreso tra il n.c.174 e via Valenza;
  7. l'istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita per i veicoli per disabili con disposizione "a pettine", sulla banchina Est a partire da circa m.55 a Sud del f.f. di c.so Caduti sul Lavoro e procedendo verso Sud per circa m.30;
  8. l'istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita per i veicoli per disabili con disposizione "a pettine", sulla banchina Est a partire da circa m.60 a Nord del f.f. Nord di via Vinovo procedendo verso Nord per circa m. 35;
  9. l'istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita per i veicoli adibiti al trasporto pubblico Taxi, con disposizione "a pettine", sulla banchina Ovest a partire da circa m.8 a Sud del f.f. Sud di c.so Caduti sul Lavoro e procedendo verso Sud per circa m.42;
  10. l'istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita per i veicoli degli organi di polizia, con disposizione "a pettine", sulla banchina Ovest a partire da circa m.8 a Sud del f.f. Sud di c.so Caduti sul Lavoro e procedendo verso Sud per circa m.42;

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita per i veicoli adibiti al trasporto spettatori, su ambo i lati nel tratto compreso tra corso Maroncelli e via Corradino;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, secondo necessità, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica, per i veicoli autorizzati TOROC, per i taxi con origine o destinazione nelle aree interne al tratto di cui sopra e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

  1. in corso Maroncelli

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita agli autobus TOROC con disposizione "a spina", sulla banchina Nord a partire da circa m.21 ad Est del filo recinzione Est di via Ventimiglia e procedendo verso Est per un tratto di circa m.135;
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita agli autobus TOROC con disposizione "a spina", sulla banchina Sud a partire da circa m. 100 ad est del filo recinzione Est di via Ventimiglia e procedendo verso Est per un tratto de circa m.50;

  1. in via Sommariva, via Caramagna, via Valenza

  1. l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati per un tratto di m.15 a partire dal f.m. Ovest di via Ventimiglia;
  2. la posa in opera di dossi dissuasori tipo "piramide" su ambo i lati della carreggiata, nel tratto di cui sopra;

  1. immissioni su corso Unità d'Italia

  1. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza per tutti i veicoli si immettono su c.so Unità d'Italia dalle immissione del sito olimpico "Palavela"

 

con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
  3. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  4. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  5. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)