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ORDINANZA N. 4985 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.640 |
LOCALITÀ Via VIOTTI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 27.12.2005 |
SB/VARIE05/viotti |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2988 prot. n. 633 del 31.8.2001 con la quale, tra l'altro, in via Viotti veniva istituito il divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motoveicoli, nelle apposite rastrelliere, sul lato EST della via, a partire da m 5.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Bertola, per un tratto di m 7.00 circa procedendo verso NORD;
Vista l'ordinanza n. 907 prot. n. 176 del 22.3.2002 con la quale, tra l'altro, in via Viotti veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, nei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della via, a partire da m 16.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Bertola, per un tratto di m 8.00 circa con disposizione "in fila";
Considerato
che, a seguito dei lavori di sistemazione eseguiti in via Viotti, è stato
realizzato un nuovo assetto viabile;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Viotti
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato est della via per un tratto di m 13 a partire da m 4
circa a sud dell'ideale protendimento del filo fabbricato sud ad ovest
dell'intersezione con via Monte di Pietà, con disposizione "in fila", e la
revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e
motoveicoli, nelle apposite rastrelliere, sul lato OVEST della via, per un
tratto di m 3 a partire da m 14.00 circa a SUD del f.f. ovest all'intersezione
con via Monte di Pietà e procedendo verso sud, con disposizione "in fila", e la
revoca contestuale della sosta a pagamento;
3)
la
revoca delle ordinanze n. 2988 del 31.8.2001 e n. 907 del 22.3.2002, meglio
specificate in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.