ORDINANZA N. 4951

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 3419 T

LOCALITÀ via Bossoli

data 22.12.2005

CIRCOSCRIZIONE N. 9

prot. n. T06-007-00016

PP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./bossoli

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Mobilità degli eventi relativi ai "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - Villaggio Olimpico Ex Moi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 20.12.2005, n. mecc. 2005 12141/103 recante l'oggetto: "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Individuazione spazi pubblici necessari allo svolgimento dei Giochi - Approvazione schema di convenzione con Toroc per l'utilizzo dei con esenzione canone ex art.14 regolamento Cosap";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento fino a cessate esigenze

in via Bossoli, tratto: corso Caio Plinio - via Pio VII

  1. l'istituzione di una corsia riservata ai veicoli di trasporto pubblico della GTT;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta su detta corsia, eccetto:

  1. veicoli GTT in servizio pubblico;
  2. veicoli di assistenza e manutenzione del GTT;
  3. autobus in sevizio di linea intercomunale;
  4. autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi);
  5. veicoli muniti di pass TOROC;
  6. veicoli di pertinenza delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285;

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)