ORDINANZA N. 4944
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE ESERCIZIO
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Prot.
3412
T III.2.8 LOCALITA':
Via Ozegna
CIRCOSCRIZIONE N. 6
Del
22.12.05 pr/dissuasori/ozegna
IL DIRIGENTE
Considerato
che di fronte allo stabile sito in Via Ozegna 12 le automobili sostano
disordinatamente talvolta invadendo anche i marciapiedi, nonostante la
vigilanza esercitata dal Corpo di Polizia Municipale, per cui ne deriva un notevole intralcio per il normale flusso
pedonale;
Visto il parere in merito espresso dai competenti
uffici comunali;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 157 e 158 del Decreto
Legislativo 30.04.1992 n. 285 inerente le norme sulla disciplina della
circolazione stradale, e successive integrazioni nonchè l'art. 180 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli
Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in
particolare il comma 5;
Vista la segnalazione a mezzo della quale il SIG.
DAVIDE FOGLIZZO in qualità di Amministratore pro tempore dell'immobile, oltre
ad evidenziare la situazione di cui sopra, fa presente che dalla stessa deriva
danno e pericolo e pertanto propone di ovviare all'inconveniente mediante la
collocazione di n. 2 dissuasori nella via succitata;
Atteso pertanto che è opportuno per motivi di
pubblico interesse installare i dissuasori antistanti lo stabile
suindicato atti ad impedire
materialmente la sosta abusiva dei veicoli, con indubbi vantaggi per un più
continuo e scorrevole flusso pedonale;
ORDINA
al Condominio sito in via Ozegna 12, nella persona dell'Amministratore pro tempore SIG. DAVIDE FOGLIZZO, la collocazione di n. 2 dissuasori di sosta posizionati a metri 0,50 dal filo marciapiede e ad una distanza di metri 1,50 uno dall'altro come da schema allegato, tipo "Città di Torino", entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, conformi alla normativa di cui all'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
La posa in opera di detti dissuasori e la relativa manutenzione devono essere eseguite a cura e spese del richiedente che ne ha fatta esplicita richiesta.
Su ogni dissuasore dovrà essere applicata una piastina indicante il nominativo del richiedente ed il numero della presente ordinanza. Inoltre i paletti dissuasori devono essere segnalati da dispositivo catarifrangente e da segnaletica orizzontale.
Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi contatti con il Settore Parcheggi e Suolo al fine di localizzare l'esatta posizione dei manufatti nonché la rispondenza alla prescritta tipologia degli stessi.
Eventuali
manomissioni del suolo pubblico saranno ripristinate a cura del Civico Ufficio
Tecnico e le relative spese saranno poste a carico del richiedente.
Qualora la collocazione dei manufatti comporti la manomissione di
pavimentazioni lapidee, dovrà essere preventivamente avvisato il Magazzino del
Settore Parcheggi e Suolo (tel.
011/851159 011/4435634).
Il richiedente
sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e cose che si dovessero
verificare per inosservanza delle condizioni poste per la messa in opera dei
dissuasori e/o delle normali regole di buona conservazione degli stessi.
Fatti salvi i diritti di terzi la presente ordinanza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.
AVVERTE
·
che la presente
ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
·
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
·
che avverso la
presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, e che nello stesso termine
si può altresì ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai
sensi dell'art. 37, comma 3 del D. Lg. 30.4.1992 n. 285.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(D.ssa Luisella
NIGRA)
pr/documenti/ordinanze