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ORDINANZA N. 4938 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
637 |
LOCALITÀ Via Borgo Ticino |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
Del
22.12.2005 |
LB/VARIE05/ticino |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto l'esposto presentato
dal condominio di via Borgo Ticino 4-6-8, con cui viene segnalata una situazione
di pericolo, costituito dai veicoli che transitano nella via a velocità
sostenuta,
Visto il parere favorevole
espresso dalla Circoscrizione Amministrativa VI;
Visto il parere favorevole
espresso dal Corpo di Polizia Municipale, Settore Servizi Territoriali,
Circoscrizione 6^;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Borgo Ticino
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h
2)
la
posa in opera di n. tre dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente in corrispondenza
dei nn.cc. 4, 9, e 15;
3)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
sulla semicarreggiata EST
a
m 14.00 circa a SUD del n.c. 4,
immediatamente
a NORD di via Cerano,
sulla semicarreggiata OVEST:
a
m 16.00 circa a NORD del n.c. 9,
a
m 6.00 circa a NORD del n.c. 17;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)