Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 4938

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 637

LOCALITÀ Via Borgo Ticino

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

Del 22.12.2005

LB/VARIE05/ticino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'esposto presentato dal condominio di via Borgo Ticino 4-6-8, con cui viene segnalata una situazione di pericolo, costituito dai veicoli che transitano nella via a velocità sostenuta,

Visto il parere favorevole espresso dalla Circoscrizione Amministrativa VI;

Visto il parere favorevole espresso dal Corpo di Polizia Municipale, Settore Servizi Territoriali, Circoscrizione 6^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Borgo Ticino

1)   l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h

2)   la posa in opera di n. tre dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente in corrispondenza dei nn.cc. 4, 9, e 15;

3)   la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:

sulla semicarreggiata EST

­         a m 14.00 circa a SUD del n.c. 4,

­         immediatamente a NORD di via Cerano,

sulla semicarreggiata OVEST:

­         a m 16.00 circa a NORD del n.c. 9,

­         a m 6.00 circa a NORD del n.c. 17;

4)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)