CITTÀ DI TORINO
prot. N
629[DC2] |
LOCALITÀ : strada Bramafame |
data
22.12.2005 |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
. |
AS/bramafameintegrazionederoghe |
Visti gli artt. 5, 6 e 7 [DC3]del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista l'ordinanza n. 4349 del 15 novembre 2005 con la quale è stata vietata la circolazione ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate in str. Bramafame, tratto: str. Lanzo - sottopasso di str. dell'Aeroporto;
Considerato che occorre prevedere alcune deroghe al divieto di cui sopra;
Ritenuta pertanto la necessità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;
·
ad
integrazione e parziale modifica dell'ordinanza n. 4349 del 15.11.2005,
specificata in premessa, in deroga al
divieto di circolazione per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 5
tonnellate, possono transitare:
a)
i
veicoli AMIAT utilizzati per la pulizia della strada o per lo smaltimento dei
rifiuti;
b)
i
veicoli che devono rifornire le attività commerciali o artigianali ubicate
lungo il tratto di strada o diretti e provenienti alle/dalle aree interne private;
c)
i
veicoli diretti e provenienti al/dal passo carrabile contraddistinto con il
n.c. 40;
d)
i
veicoli eventualmente autorizzati, di volta in volta, dagli uffici comunali
competenti, per specifiche esigenze (traslochi, ecc.);
·
la pubblicità
del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali, la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la
posa d'idonea segnaletica di preavviso;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
dott.ssa
Luisella NIGRA