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ORDINANZA N. 4906 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 626 |
LOCALITÀ Area compresa tra le vie Netro, Cibrario e corso Tassoni |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
Del
20/12/2005 |
LB/VARIE05/netro |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2717
prot. n. 452 del 6/09/2002 con la quale veniva istituito:
A) nella carreggiata di collegamento tra la via Netro e la carreggiata laterale Ovest di corso Tassoni: la sosta "a pettine", un 'area riservata ai veicoli adibiti ai servizi religiosi e la posa di n. 2 paletti dissuasori di sosta,
B) in via Netro: la posa di n. 8 paletti dissuasori di sosta;
Vista la determinazione dirigenziale n. mecc. 200409605/120 dell'11/11/2004, recante l'oggetto: "Interventi straordinari riorganizzazione viabile area San Donato - Approvazione progetto esecutivo";
Vista la deliberazione della
Giunta Comunale del 6 dicembre 2005, n. meccanografico 200510571/119,
dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Istituzione area
pedonale di fronte alla Chiesa Sant'Anselmo De Liguori - Approvazione";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'area antistante la Chiesa Sant'Alfonso De' Liguori
e compresa tra via Netro, via Cibrario e
corso Tassoni
1)
l'istituzione
dell'Area Pedonale;
2)
l'istituzione del divieto di circolazione, fatta eccezione per i
veicoli in servizio di emergenza;
In deroga al divieto di cui sopra è
consentito:
a. ai velocipedi, il transito e la sosta;
b.
ai
veicoli al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti
di specifico contrassegno, il transito e la sosta;
c.
ai
veicoli adibiti ai servizi religiosi, il transito e la fermata;
d.
ai
veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o
destinazione nell'area stessa, il transito e la fermata per il tempo
strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone
trasportate;
3)
per la circolazione dei veicoli di cui sopra è istituito il limite
massimo di velocità di 20 km/h;
4)
la revoca dell'ordinanza n. 2717 prot. n. 452 del 6/09/2002, meglio
specificati in premessa;
5)
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)