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ORDINANZA N.
4859 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 623 |
LOCALITÀ Via
SANTENA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
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(Riserva di sosta ad uso disabile) |
Del 16/12/2005 |
SB/DISABILI05/santena |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista
l'ordinanza n. 457 prot. n. 102 del 25.2.2000 con la quale, tra l'altro, in via
Santena al punto 1) era stato istituito il divieto di sosta permanente, con
sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle
persone motulese o non vedenti, con disposizione "in fila":
Vista la richiesta
dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "San Giovanni Battista di Torino" corso
Bramante 88;
Ritenuta quindi
l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di
sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona
indicata nella parte dispositiva;
in via Santena
1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato ovest della via, per due posti auto, a partire da m 3 circa a nord del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 3 e procedendo verso nord, con disposizione "in fila";
2) la revoca parziale dell'ordinanza n. 457 prot. n. 102 del 25.2.2000, limitatamente alla lettera a) del punto 1), come meglio specificato in premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non
autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)