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ORDINANZA N. 4858 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 622 |
LOCALITÀ Via Tesso |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
Del 16/12/2005 |
LB/VARIE05/tesso |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 269
prot. n. 1030 del 25.09.1969 con la quale veniva istituito il divieto di sosta
in via Tesso nel tratto compreso tra via Giachino e via Mondrone;
Vista la richiesta del
Settore Urbanizzazioni;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in via Tesso
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con direzione da OVEST verso EST nel
tratto: via Mondrone - via Giachino;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato NORD nel tratto: via Mondrone - via Giachino;
3)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente sul lato SUD della via con sosta consentita,
con disposizione "in fila", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
4)
l'istituzione
del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via nel tratto: via
Orvieto - via Giachino, escluse;
B) l'istituzione
del divieto di sosta permanente su ambo i lati della via di nuova realizzazione situata a m 12.00 circa ad OVEST di via
Mondrone e compresa tra corso Mortara e via Tesso;
C) la
revoca dell'ordinanza n. 269 prot. n. 1030 del 25.09.1969, meglio descritta in
premessa;
D) la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)