ORDINANZA N. 4812 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 3330 T |
LOCALITÀ Centro abitato |
data 14.12.2005 |
CIRCOSCRIZIONE N. tutte |
prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/circolazione/quadropiattaforme |
Oggetto: occupazione suolo pubblico per stazionamento di piattaforme aeree e di trabattelli per lavori urgenti di piccola manutenzione.
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Stabilito che la categoria delle imprese che operano con piattaforme aree hanno evidenziato la necessità di richiedere ed ottenere in tempi brevi l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, dovendo posizionare le piattaforme stesse in prossimità del luogo in cui devono essere eseguiti lavori edili di breve durata;
Considerato che lo stazionamento dei trabattelli utilizzati per effettuare lavori urgenti di piccola manutenzione, ivi compresi gli autoveicoli di supporto agli stessi, può essere equiparato allo stazionamento dei veicoli che operano con piattaforme aeree;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 10 aprile 2001, mecc. n. 2001 03130/13, relativa alla procedura abbreviata per lo stazionamento dei veicoli che operano con piattaforma aerea;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2001, mecc. n. 2001 10990/49, relativa alla procedura semplificata per lo stazionamento dei trabattelli, ivi compresi gli autoveicoli di supporto agli stessi;
Visto l'art. 14 punto 13 del Regolamento C.O.S.A.P.;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei lavori di piccola manutenzione edile e di altri interventi manutentivi di modo che gli stessi non arrechino pericolo alla circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
dal 01.01.06 al 31.12.06
con la precisazione che l'attuazione dei provvedimenti dovrà essere effettuata osservando le seguenti modalità:
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)