CITTÀ DI TORINO
n.ro progr[DC2]. 3325 T |
LOCALITÀ piazzale Aldo Moro |
data 13.12.2005[DC3] |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot.
n. prot. Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/circolazione/moro
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Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la deliberazione n. mecc. 11049 del 6.12.2005 della Giunta Comunale, avente per oggetto: istituzione tariffe di sosta parcheggi Molinette e Torre Romana - Utilizzo a titolo sperimentale del parcheggio di piazzale Aldo Moro - Approvazione-
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nel parcheggio Aldo Moro
· l’istituzione del divieto di fermata, esclusi i veicoli autorizzati che espongono apposito cartellino identificativo;
· l’istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta[DC4], quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, esclusi i veicoli autorizzati che espongono apposito cartellino identificativo;
C) la revoca dell’ordinanza n. 4751, prot. 3290 T del
07.12.05;
· con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all’osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d’avviso,[DC5] da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento[DC6];
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d’elementi ben visibili e la collocazione d’apposita segnaletica di preavviso;[DC7]
c) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l’incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)
[DC1]numero assegnato dall’Albo Pretorio
[DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee
[DC3]data di redazione
[DC4]per solo divieto di sosta, cancellare il punto e inserire voce di glossario “divieto sosta”
[DC5]citazione della tabella lavori da cancellare per periodi inferiori ai 7 giorni
[DC6]preavviso richiesto per il divieto di sosta
[DC7]cancellare per solo divieto di sosta