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ORDINANZA N. 4774 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 621 |
LOCALITÀ Corso Moncalieri |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
Del 12/12/2005 |
GI/VARIE04/Moncalieri |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Settore Parcheggi e Suolo;
Viste l'ordinanza n. 3773
prot. 759 del 30.10.2001, con la quale veniva regolamentato il parcheggio
ubicato sul lato OVEST di corso Moncalieri in corrispondenza dello stabile contrassegnato dal n.c 80 e n.
2193 prot. 391 del 5.06.2003 e la successiva ordinanza n.2193 prot. 391 del
5.06.2003 con la quale venivano apportate modifiche al fine di ottimizzare la
sosta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso
Moncalieri
1) l'istituzione di un parcheggio
per autoveicoli, nell'area laterale
OVEST del corso in corrispondenza del n.c. 80;
2)
l'istituzione
della sosta nel parcheggio di cui al punto 1) suddetto, con la seguente
disposizione:
- nel settore centrale SUD, due
file centrali disposte specularmente, con disposizione "a pettine"
con le relative corsie di manovra unidirezionali, con direzione antioraria;
- lungo il lato OVEST della
corsia di manovra OVEST del suddetto parcheggio, a partire dal protendimento
ideale del f.f. SUD dello stabile contrassegnato con il n.c. 80 procedendo
verso NORD per un tratto di m 50.00 con disposizione "in fila", e a partire da m 13 a SUD del protendimento
del f.f. SUD dello stabile suddetto per un tratto di m 24.00 circa verso SUD "a pettine" e per ulteriori
m 30.00 circa "in fila";
- lungo il lato EST della corsia
di manovra OVEST del suddetto parcheggio, a partire da m 11.00 circa a NORD del
f.f. NORD dello stabile e procedendo verso NORD per un tratto di m 25.00 circa
con disposizione "a pettine";
2)
l'istituzione
dell'obbligo di svoltare a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio
interrato, realizzato al di sotto dell'area di parcheggio a NORD dello stabile
suddetto;
3)
l'istituzione
dell'obbligo di svoltare a destra per i veicoli per i veicoli che percorrono la
carreggiata di collegamento tra lungo Po Sardegna e corso Moncalieri;
4)
l'istituzione
del divieto di fermata su ambo i lati della corsia di ingresso e uscita al parcheggio interrato;
5)
l'istituzione
del divieto di fermata lungo il lato OVEST del parcheggio di cui al punto 1), a
partire da m 50 a NORD del
protendimento ideale del f.f. SUD dello stabile contrassegnato dal n.c.
80 procedendo verso NORD per un tratto di m 25.00 circa;
6)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato EST della corsia di manovra OVEST, a partire
dal punto individuato a m 11 circa a NORD del f.f. NORD dello stabile
contrassegnato dal n.c. 80, e procedendo verso SUD per un tratto di m 31 circa;
7) l'istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata nelle apposite rastrelliere alle biciclette, ciclomotori e motocicli:
- in corrispondenza del f.f. SUD dello stabile contrassegnato dal n.c. 80, per un tratto di m 11.00 circa;
- sul lato OVEST della corsia di manovra OVEST, a partire da m 7.00 circa a SUD del f.f. SUD dello stabile contrassegnato dal n.c. 80 procedendo verso SUD per un tratto di m 5.00 circa;
8) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Corpo di Polizia Municipale, immediatamente a SUD dell'area riservata alla sosta delle biciclette, ciclomotori e motocicli istituita in corrispondenza del f.f. SUD dello stabile contrassegnato dal n.c. 80, per n. 6 posti auto con disposizione "a pettine",
9) la revoca delle ordinanze n. 3773 prot. 759 del 30/10/2001 e n. 2193 prot. 391 del 5.6.2003, meglio specificate in premessa;
10) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione
coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)