CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 659 h[DC2] |
LOCALITÀ: c.so
Chieti
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del
12.12.05 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
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AP/disabile/ad personam/ Chieti |
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OGGETTO: Richiesta di un
parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina
della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le
norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16
dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento
degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed
in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici;
Vista la domanda presentata dal titolare del
contrassegno di circolazione per disabili n.
8663 rilasciato dal Comune di Torino, volta ad ottenere un parcheggio
riservato "ad personam" nei pressi della propria abitazione sita in
Torino, in Piazza Chiaves 4, ai sensi del comma 5 dell'art. 381 del predetto
D.P.R. 495/92;
Considerata l'opportunità di adottare il
provvedimento specificato in dispositivo, in accoglimento alla predetta
richiesta, purché dagli accertamenti disposti dal Corpo di Polizia Municipale,
risultino confermati i requisiti oggettivi necessari per ottenere la riserva di
sosta del veicolo al servizio del richiedente;
in c.so Chieti
§
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al
veicolo munito di speciale contrassegno n 8663, per un posto auto, sul lato
NORD della carreggiata NORD del c.so, a
m. 25,00 circa ad EST del n.c. 25 ;
§
la
pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica
stradale verticale ed orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del
regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la
cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta
nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta
dei veicoli stessi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.sa
Luisella NIGRA)