Prot. n. D06SCS39728/9.3.3. | Ordinanza n. 4709 |
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CITTĄ DI TORINO
Divisione Commercio
Settore Regolamentazione
Sanzioni - Contenzioso - Sanitą
Ufficio Auto Pubbliche
IL DIRIGENTE
Considerato l’ormai prossimo evento olimpico e il presumibile conseguente
maggior flusso turistico, al fine di garantire un miglior servizio agli
utenti;
Visto l’art. 28 del Regolamento per la gestione unificata del servizio
pubblico taxi nell’area metropolitana torinese;
In deroga all’ordinanza n. 1088 prot. 7702/III.1.2/8 del 22/6/1995;
Sentita la Commissione Consultiva Comunale taxi in data 25 novembre 2005;
Visto l’art. 18 del vigente Regolamento comunale per il servizio pubblico
da piazza con autovettura;
Visto l’art. 7 del D.lvo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice
della Strada;
Visto l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;
DISPONE
che nel periodo di svolgimento delle Olimpiadi invernali
dal 4 febbraio 2006 al 27 febbraio 2006
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte.
Torino, 6.12.2005
per il Sindaco
L’Assessore
Elda TESSORE