ORDINANZA N. 4703 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 612 |
LOCALITÀ Corso REGINA MARGHERITA |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 6.12.2005 |
SB/VARIE05/margherita |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 839 del 13.2.2001 con la quale, tra l'altro, veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 23.00, esclusa la domenica, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone sottoposte a dialisi, assimilando tali pazienti ai disabili motori, anche se temporanei, in cura presso il centro di emodialisi situato in corso Regina Margherita lungo il lato SUD della carreggiata SUD del corso, per un tratto di m 20.00 circa, a partire dal f.f. EST di via XX Settembre, procedendo verso EST;
Vista l'ordinanza n. 1678 del 18.5.2001 con la quale veniva disposta l'esenzione dal pagamento della sosta per i veicoli al servizio di pazienti sottoposti a dialisi, muniti di specifico contrassegno, la cui copia costituisce parte integrante dell'ordinanza, nelle aree riservate alla sosta a pagamento esistenti lungo l'intero perimetro e all'interno di esso per un raggio di 300 metri dall'ingresso del Centro dialisi in corso Regina Margherita 107/A;
Considerato che il Centro Emodialisi si è trasferito in altra zona della Città;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Regina Margherita
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)