|
ORDINANZA N. 4162 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr.2859 |
LOCALITÀ:
via Matilde Serao |
Data
02.11.05 |
CIRCOSCRIZIONE
N.3 |
|
FB45/B/manispo/gare/folle
2 mezzaruffini 06.11.05 |
OGGETTO: Gara podistica competitiva “Folle Mezza del Ruffini 6° ed.”,
AVIS Torino 6 novembre 2005.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta dell’AVIS
Torino per lo svolgimento della manifestazione podistica agonistica denominata
“ La Folle Mezza del Ruffini 6° ed.
”;
Acquisito il parere
favorevole del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Matilde Serao, tratto: via Monte Cristallo – corso De Albertis
· l’istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;
con la precisazione che l’attuazione della presente ordinanza è comunque
subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti
condizioni:
l’osservanza della prescritta condizione sarà a carico del
responsabile dell'Associazione AVIS Torino, il quale assumerà la responsabilità
civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà
altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata
ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l’incolumità pubblica e degli
stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)