ORDINANZA N. 4152

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 542

LOCALITÀ Via Pacchiotti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 2.11.2005

LB/VARIE05/pacchiotti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1568 prot. n. 322 del 21.7.98 che istituiva il divieto di transito in via Pacchiotti nel tratto compreso tra corso Bernardino Telesio e via Bellari, esclusi, limitatamente al periodo dal 1° settembre di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, con le seguenti modalità:

  1. dalle ore 8,15 alle ore 8,35 e dalle ore 12,35 alle ore 12,55 del giorni feriali,
  2. dalle ore 16,20 alle ore 16,45 dei giorni feriali eccetto il sabato,
  3. dalle ore 13,55 alle ore 14,25 di martedì e giovedì feriali;

successivamente integrata con ordinanza n. 4388 prot. n. 717 del 05/11/03 con la quale si consentiva ai residenti di accedere ai passi carrabili situati nel suddetto tratto di via;

Vista la nota della Scuola John Kennedy sita in via Pacchiotti n. 102, con la quale vengono segnalati i nuovi orari di entrata/uscita degli alunni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Pacchiotti
tratto: corso Bernardino Telesio - via Bellardi, esclusi

  1. l'istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti per accedere ai passi carrabili situati nel tratto di via, limitatamente al periodo dal 1° settembre di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, con le seguenti modalità:

di tutti i giorni feriali, escluso il sabato;

  1. la revoca delle ordinanze n. 1568 prot. n. 322 del 21.7.98 e n. 4388 prot. n. 717 del 05/11/03, meglio specificate in premessa;
  2. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)