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ORDINANZA N. 4125 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 537 |
LOCALITÀ corso Unione Sovietica |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 28/10/2005 |
GI/VARIE04/sovietica
fermata |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza
71 prot. 323 del 2.05.68, con la quale sul lato OVEST della carreggiata OVEST
di corso Unione Sovietica veniva istituto il divieto di sosta per una lunghezza
di m 60 a cavallo del n.c. 100;
Vista la richiesta del Distretto Militare di Torino
- Comando Caserma;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Unione
Sovietica
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato OVEST della carreggiata laterale OVEST del
corso, nel tratto compreso tra corso Lepanto e via De Cristoforis;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 71 prot.323 del 2 maggio 1968, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione
coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)