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ORDINANZA N. 4124 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 536 |
LOCALITÀ Strada Castello di Mirafiori |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del 28/10/2005 |
GI/VARIE04/mirafiori |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che sono stati ultimati i lavori di
realizzazione sulla strada di accesso agli impianti sportivi, compresi tra la
strada Poderale del Castello di Mirafiori a SUD e via Fubini a NORD ;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada del
Castello di Mirafiori
1)
istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h, a partire da m 45.00 circa ad EST
della carreggiata EST di via Fubini, e procedendo verso EST per un tratto di m
90 circa;
2) la realizzazione di un'area
stradale rialzata con funzione di rallentatore della velocità, della lunghezza
di circa m 20.00 circa, a partire da m 75 circa ad EST di via Fubini e
procedendo verso EST;
3)
la
posa in opera di n 2 serie di sistemi di rallentamento della velocità ad
effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce
bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
-
sulla semicarreggiata SUD a m 30 circa ad OVEST dell'area stradale rialzata;
-
sulla semicarreggiata NORD a m 30 circa
ad EST dell'area stradale rialzata ;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dell'intersezione rialzata
e dei rallentatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)