Prot. n. 19.130 del 25.10.2005 |
Ordinanza n. 4072 |
CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Verde
Settore Ecoprogetti
LA DIRIGENTE
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni
la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione,
conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori
limite di qualità dell'aria.
Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE
in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità
competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti
dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.
Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela
dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del
Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"
che:
a) all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori
ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità
dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obbiettivi di tutela della qualità
dell'aria;
b) all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità
di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino
con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere
adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
c) all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi
operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico
in attuazione dei Piani Provinciali;
d) all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento
della qualità dell'aria.
Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento
e la Tutela della Qualità dell'Aria: Indirizzi per la gestione
degli episodi acuti di inquinamento approvato con Legge Regionale 7
aprile 2000 n. 43.
Considerato che la Provincia di Torino con propria deliberazione n. 38-12962
del 22 gennaio 2002, esecutiva ai sensi di legge, provvedeva ad approvare,
in relazione alle competenze ad essa assegnate, il Piano stralcio di intervento
operativo per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico
nella zona A.
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs.
n. 351/1999, con il quale:
a) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
b) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente
per numerosi inquinanti;
c) sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni
relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi
episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri
per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15
aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.
Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata
la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno
2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria
stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni
necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del
territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623
avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43,
Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della
qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi
alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani
di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono
seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'Art. 7 del
D.Lgs. n 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al
fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme
stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale del 23 aprile 2003 n° 400-94695
con la quale la Provincia di Torino ha recepito gli indirizzi indicati dalla
Giunta Regionale con la suddetta deliberazione, predisponendo un Piano d'Azione
per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie
di allarme degli inquinanti in atmosfera.
Visto che il Comune di Torino è stato inserito in zona 1 dalla predetta
deliberazione insieme con i comuni di Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese,
Borgofranco d'Ivrea, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Collegno, Frossasco,
Grugliasco, Ivrea, Mathi, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Ozegna, Pinerolo,
Rivoli, Settimo Torinese, Venaria, Vinovo, Volpiano.
Viste le modifiche e integrazioni apportate al "Piano d'Azione" dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n° 1320 - 413881 dell'11 ottobre 2005.
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo
30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni,
per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione
veicolare sulle strade comunali.
In esecuzione della deliberazione G.C. del 14 ottobre 2005 n° 2005-08219/110
e della successiva del 25 ottobre 2005 n° 2005-08605/110 dichiarate
immediatamente esecutive, con la quale si recepisce il Piano della Provincia
di Torino e le relative modifiche.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti
finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato
con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267.
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città di Torino.
Con il presente provvedimento si revoca l'ordinanza n. 3942 del 14.10.2005.
INVITA
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per la mobilità
urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto
a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti di riscaldamento degli
edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti
non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR
412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri
edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione
e la temperatura degli ambienti.
ORDINA
Sul territorio della Città di Torino nei giorni di mercoledì
e giovedì nel periodo dal 19 ottobre 2005 al 26 gennaio 2006
sono adottate le seguenti limitazioni al traffico veicolare.
1) LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI NON ECOLOGICI. Dalle
ore 8,30 alle ore 18,00 è vietata la circolazione di tutti i
veicoli non ecologici. Per i veicoli utilizzati da imprese per attività
lavorative o per trasporto cose le limitazioni alla circolazione si applicano
con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 8,30 alle
10,30 e dalle 13,00 alle 18,00. Per i veicoli usati per attività
commerciale su area pubblica le limitazioni alla circolazione si applicano
con le medesime modalità ma con orario dalle 9,00 alle 13,00 e
dalle 15,00 alle 18,00. In tali date ed orari è pertanto vietata
la circolazione dinamica di tutti i veicoli a qualsiasi uso destinati che
non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla
carta di circolazione):
- veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati
a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive
(tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima,
omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di
tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti
quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati
ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive);
- veicoli per trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a
benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive
(tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima,
omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa
massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi delle
direttive 91/542/CE, 93/59/CE e successive;
- veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa
massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della
direttiva 91/542/CE e successive;
- motocicli e ciclomotori a due tempi di tipo omologato ai sensi della
direttiva 97/24/CE e successive.
2) LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A TARGHE ALTERNE.
Nelle giornate di:
OTTOBRE 2005 |
NOVEMBRE 2005 |
DICEMBRE 2005 |
GENNAIO 2006 |
|
Giovedì 10 |
Mercoledì 14 |
Giovedì 12 |
|
Mercoledì 16 |
|
Mercoledì 18 |
Mercoledì 26 |
Giovedì 24 |
|
Giovedì 26 |
|
Mercoledì 30 |
|
|
è vietata la circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,00,
oltre che a tutti i veicoli non ecologici, anche ai veicoli la cui ultima
cifra della targa è dispari (circolano pertanto le targhe
pari, zero compreso); per i veicoli utilizzati da imprese per attività
lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione a targhe alterne
si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle
8,30 alle 10,30 e dalle 13,00 alle 18,00; per i veicoli usati per attività
commerciale su area pubblica il divieto di circolazione si applica con le
medesime modalità ma in orario ridotto dalle 9,00 alle
13,00 e dalle 15,00 alle 18,00;
Nelle giornate di:
OTTOBRE 2005 |
NOVEMBRE 2005 |
DICEMBRE 2005 |
GENNAIO 2006 |
|
Mercoledì 9 |
Giovedì 1 |
Mercoledì 11 |
Giovedì 27 |
Giovedì 17 |
Giovedì 15 |
Giovedì 19 |
|
Mercoledì 23 |
|
Mercoledì 25 |
è vietata la circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,00,
oltre che a tutti i veicoli non ecologici, anche ai veicoli la cui ultima
cifra della targa è pari (circolano pertanto le targhe dispari);
per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per
trasporto cose il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con
le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 8,30 alle 10,30
e dalle 13,00 alle 18,00; per i veicoli usati per attività commerciale
su area pubblica il divieto di circolazione si applica con le medesime modalità
ma in orario ridotto dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle
18,00.
3) Il TERRITORIO INTERESSATO - dal presente provvedimento è quello
compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade:
- i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio
cittadino;
- le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) il parcheggio
"Park & Ride" di corso Unione Sovietica e i parcheggi
di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti
agli svincoli della tangenziale Sud, e più precisamente: corso
Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - strada del Drosso - corso
Orbassano (tratto confine / Tazzoli) - corso Settembrini - corso Tazzoli
- corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano - corso Giovanni
Agnelli (tratto Tazzoli / Caio Mario);
- le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi
dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti
agli svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso
Regina Margherita (tratto Cossa / confine) - via Pietro Cossa (tratto
Regina Margherita / Cirene) - via Sansovino (tratto Cirene / Altessano)
- strada Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza (tratto
Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande
Torino Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto - corso Grosseto
da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
- le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi
siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare
angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti
agli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè
- corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania - corso Romania
- strada della Cebrosa, dallo svincolo a corso Romania;
- le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi
del Lingotto e più precisamente corso Unità d'Italia (tratto
confine / imbocco sottopasso) - sottopasso del Lingotto (tratto Unità
d'Italia / bretella parcheggi) - bretella di raccordo ai parcheggi e
per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;
- tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza
nei corsi Moncalieri o Casale. Corso Moncalieri dal confine con Moncalieri
fino a corso Giovanni Lanza, corso Casale da piazzale Marco Aurelio
al confine con San Mauro Torinese;
- corso Regina Margherita fino a corso Sacco e Vanzetti, corso Sacco
e Vanzetti da corso Regina Margherita a strada Antica di Collegno, corso
Marche da strada Antica di Collegno a corso Francia;
- strada di Settimo dallo svincolo della Tangenziale a via Puglia, via
Puglia e lungostura Lazio.
4) VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI - in deroga alle limitazioni dei
punti 1 e 2, possono circolare, anche se non catalizzati e non eco-diesel,
i seguenti veicoli:
- veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
- veicoli funzionanti con alimentazione a metano o a gpl;
- motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva
97/24/CE;
- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del
Fuoco, dell'ARPA, dell'ASL, dei Servizi di Soccorso, della Protezione
Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale di G.T.T. adibiti alla
rimozione forzata di veicoli;
- taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in
servizio di noleggio con o senza conducente;
- veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali,
dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti
di servizio pubblico;
- Veicoli con targa estera.
- veicoli alimentati a benzina e a gasolio dotati di dispositivo filtro
anti-particolato (di cui risulti annotazione sulla carta di circolazione
con le sigle di cui all'elenco allegato) conformi alle direttive Euro
4 (98/69 CE B, 98/77 CE rif. 98/69 CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE rif.
98/69 CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80
CE B, 2003/76 CE B e successive).
ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni dei punti 1 e 2, possono
circolare, anche se non catalizzati e non eco-diesel, i seguenti veicoli purché
accompagnati da idonea documentazione:
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti
affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione
rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito
un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso
strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso
senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi
patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata
dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo
nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica,
lavorativa, di terapia ecc.;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie
od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica
o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere
sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire
copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione),
nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
- veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore
sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per
cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati
da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette
da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti
competenti o dal medico di famiglia;
- veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con
appalti a privati; veicoli della agenzie di recapiti urgenti (compresi
pony-express e moto-taxi) in quanto esercenti un servizio di interesse
pubblico; veicoli utilizzati da portalettere con dichiarazione rilasciata
dalla Direzione dell'Ufficio in cui si attesta l'uso del veicolo privato
per lo svolgimento del servizio con indicazione dell'orario di svolgimento
del servizio stesso;
- veicoli utilizzati da imprese per:
- interventi tecnico operativi urgenti o di emergenza;
- il trasporto di viveri destinati a mense scolastiche o di strutture
sanitarie e assistenziali;
- il trasporto di medicinali;
con certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l’attività
dell’azienda. L’intervento deve essere documentato con certificazione
sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la destinazione, il percorso
e l’orario dell’intervento o del trasporto.
- veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario
di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando
dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno
tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori
dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui
prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti
che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente
serviti da mezzi pubblici;
- veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri
e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo
del funerale e ritorno);
- veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto,
di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati
per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti
iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata
per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
- macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n° 285,
art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad uso speciale (D.lgs
285/92, art. 54 comma 2);
- veicoli o mezzi d’opera che eseguono lavori per conto di Enti
Pubblici, Enti di Diritto Pubblico, Toroc - Comitato Organizzatore dei
XX Giochi Olimpici Torino 2006, o di Aziende di sottoservizi, forniti
di adeguata documentazione;
- veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti
marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
- veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per
le funzioni del proprio ministero;
- veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi o per i quali
sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione
di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- veicoli con targa "Prova" e veicoli che debbano recarsi alla revisione
obbligatoria (con documenti dell’Ufficio della Motorizzazione Civile
o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente
necessario;
- veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art.
60 del codice della strada iscritti agli appositi registri;
Veicoli ecologici esentati esclusivamente dal provvedimento di limitazione
a targhe alterne:
- veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare con medico a bordo
e con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici
e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario
del blocco; veicoli utilizzati da infermieri ed ostetriche con dichiarazione
del Collegio professionale che svolgono libera professione; veicoli utilizzati
da farmacisti; veicoli utilizzati da magistrati;
- veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico
a bordo e con tessera dell’Ordine professionale;
- agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione
di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori
con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta
per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della
C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989.
Veicoli utilizzati da promotori finanziari iscritti all'Albo Nazionale
e agenti di assicurazione iscritti all'Albo della Camera di Commercio,
informatori medico - scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata
documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa;
- veicoli di residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta
della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso
tra l'albergo e i confini della città;
- veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari, dagli Agenti e Ufficiali
di Polizia Giudiziaria in orario di lavoro e con tesserino di riconoscimento;
veicoli utilizzati da dipendenti o incaricati da pubblici uffici per svolgere
indifferibili funzioni ispettive, di controllo e notificazione, muniti
di tesserino di riconoscimento e lettera di incarico per l'effettuazione
del servizio da svolgersi nell'orario di blocco;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni
o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà
sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate
dai ministri officianti);
- veicoli del servizio car sharing o a noleggio senza conducente;
- veicoli che trasportano almeno tre persone, compreso il conducente,
per tutto il tragitto (car-pooling);
- veicoli utilizzati dalle autoscuole in attività di esercitazione
o esami di guida, dai dipendenti del SIIT settore Trasporti Piemonte e
Valle d’Aosta dell’ufficio di Torino (ex motorizzazione civile)
limitatamente al percorso tra l’ufficio e la località di
svolgimento delle operazioni tecniche o di esame;
- veicoli adibiti a trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati
alla distribuzione e consumo;
- veicoli utilizzati per il trasporto di merci deperibili;
- veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 ton.) Euro 3 (conformi alla
Direttive 98/69/CE, 99/96/CE, 99/102/CE, 2001/1/CE, 2002/80/CE e successive)
o immatricolati dopo l’1/01/2001;
- veicoli commerciali pesanti (oltre le 3,5 ton.) Euro 3 conformi alla
Direttiva 99/96/CE e successive o immatricolati dopo l’1/10/2001;
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere
corrispondenti con la motivazione dell'esonero.
Il presente provvedimento revoca l'ordinanza n. 3942 del 14.10.2005.
Il presente provvedimento potrà essere sospeso temporaneamente nel
caso che le condizioni meteorologiche siano tali da favorire una sostanziale
dispersione degli inquinanti.
AVVERTE
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine
delle vigenti norme in materia. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R.
445 del 28/12/2000.
AVVISA
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Il presente provvedimento
diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 25 ottobre 2005
La Dirigente
Allegato 1 - Veicoli dotati di
dispositivo FAP