Disegno in formato dwf
 

ORDINANZA N. 4005

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 525

LOCALITÀ Via SAN FRANCESCO D'ASSISI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 20/10/2005

SB/VARIE05/assisi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 975 prot. n. 185 del 27.3.2002 con la quale, tra l'altro, in via San Fancesco d'Assisi era stato istituito il divieto di sosta permanente, sul lato OVEST della via immediatamente a NORD del n.c. 26, con sosta riservata ai veicoli della Procura della Repubblica in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno, la cui copia allegata costituisce parte integrante del provvedimento stesso, con disposizione "in fila" per un tratto di m 15.00 circa;

Vista la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino- Ufficio Malattie Professionali - Sezioni di Polizia Giudiziaria;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via San Francesco d'Assisi

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato OVEST della via per un tratto di m 15.00 circa immediatamente a NORD del n.c. 26 e per un tratto di m 10 immediatamente a sud del n.c. 26, con sosta riservata ai veicoli della Polizia Giudiziaria in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno, la cui copia allegata costituisce parte integrante del presente provvedimento, con disposizione "in fila";
  2. la posa di paletti dissuasori mobili lungo la linea perimetrale che delimita l'area di sosta riservata di cui al suddetto punto 1);
  3. la revoca dell'ordinanza n. 975 prot. 185 del 27.03.2002, limitatamente alla parte istitutiva specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)