CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 2652 T |
LOCALITÀ |
data 12.10.2005 |
CIRCOSCRIZIONE N. |
prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/AEStel/torri |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione della A.E.M. Torino, relativa a lavori posa delle tubazioni del teleriscaldamento;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
A) in:
- nel varco di collegamento tra la carreggiata Est e la carreggiata Ovest di corso Racconigi, in corrispondenza di via Malta, a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 21.10.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- corso G. Ferraris, tratto: corso Rosselli - via Vico, semicarreggiata centrale Sud/Est, dal 17.10.05 al 30.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- nel varco di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale Sud/Est di corso G. Ferraris, in corrispondenza di via F.lli Carle, dal 17.10.05 al 30.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- nel varco di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale Sud/Est di corso G. Ferraris, in corrispondenza di via Torricelli, dal 17.10.05 al 30.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- nel varco di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale Sud/Est di corso G. Ferraris, in corrispondenza di via Caboto, dal 17.10.05 al 30.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- nel varco di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale Sud/Est di corso G. Ferraris, in corrispondenza di via Vespucci, dal 17.10.05 al 30.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- nel varco di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale Sud/Est di corso G. Ferraris, in corrispondenza di via Caboto, dal 17.10.05 al 30.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
B) in :
- via Torricelli, tratto: largo Re Umberto - corso G. Ferraris, a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 21.10.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- corso Duca Abruzzi, carreggiata laterale Sud/Est tratto: via Vespucci - via Colombo, dal 17.10.05 al 12.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- via Giovanni da Verazzano, tratto: via Vespucci - via Colombo, dal 19.10.05 al 19.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- via F.lli Carle, tratto: via Giovanni da Verazzano - via Pigafetta, dal 19.10.05 al 12.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- via Malta, tratto: largo Racconigi - via Braccini, dal 24.10.05 al 05.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- via Vespucci, tratto: corso Re Umberto - corso Turati, dal 24.10.05 al 30.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- corso Duca Abruzzi, carreggiata laterale Sud/Est tratto: corso Einaudi - via Arimondi, dal 24.10.05 al 31.12.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
- l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
C) in corso Trento, tratto: corso G. Ferraris - via Galliano, dal 17.10.05 al 15.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, , per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
D) in:
- via Galliano, lato Est, tratto: corso G. Ferraris - via Valeggio, dal 17.10.05 al 15.11.05;
- via Valeggio, lato Sud tratto: via Galliano - corso G. Ferraris, dal 17.10.05 al 15.11.05;
- l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 03.00 alle ore 21.00 dei giorni prefestivi e feriali, con sosta consentita ai veicoli degli operatori commerciali del mercato Crocetta muniti di apposito contrassegno;
E) in corso G. Ferraris, semicarreggiata centrale Nord/Ovest, tratto: corso rosselli - via Vico, dal 17.10.05 al 30.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del doppio senso di circolazione veicolare;
F) in corso Duca Abruzzi, pista ciclabile sulla carreggiata laterale Sud/Est tratto: corso Einaudi - via Arimondi, dal 19.10.05 al 19.11.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di circolazione ai velocipedi;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)