ORDINANZA N. 3889

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 516

LOCALITÀ corso Regina Margherita, via Pietro Cossa

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 12.10.2005

LB/VARIE05/cossa

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 30 del 3/10/1959 con la quale veniva disposto il divieto di transito ai veicoli lenti (a braccia, a trazione animale e velocipedi) sui corsi principali della Città ed in particolare sulla carreggiata centrale di corso Regina Margherita;

Ritenuta la necessità di vietare il transito alle biciclette ed ai veicoli condotti a braccia anche sulle rampe di collegamento tra via Pietro Cossa e le carreggiate laterali NORD e SUD di corso Regina Margherita, prevenendo in tal modo il pericolo di immissione, nel traffico veloce del corso, di veicoli lenti, già peraltro inibiti al transito nel corso stesso dalla suddetta ordinanza;

ORDINA

  1. sulle rampe di NORD/OVEST e di SUD/EST, colleganti la via Pietro Cossa con le carreggiate laterali NORD e SUD di corso Regina Margherita
  2. l'istituzione del divieto di transito alle biciclette ed ai veicoli condotti a braccia;

  3. la conferma della parte dell'ordinanza n. 30 del 3/10/1959, citata in premessa, relativa al provvedimento riferito al corso Regina Margherita;
  4. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)