ORDINANZA N. 3821 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 507 |
LOCALITÀ corso Grosseto |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
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del 10/10/2005 |
LB/VARIE05/ grosseto2 |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 603/550 prot. n. 4200 del 11/06/90 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, fatta eccezione per i taxi, in corso Grosseto lato Nord partendo da m 22 ad OVEST del prolungamento del f.f. OVEST di strada Altessano e procedendo verso OVEST per m 60 circa;
Considerato che il suddetto tratto di via è stato oggetto di ulteriori successivi provvedimenti viabili;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)