ORDINANZA N.3789 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr[DC2].2573 

LOCALITÀ via Rossini, via Accademia Albertina

data 06.10.05[DC3] 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO

FB45/B/GTT/rossini 7

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla GTT S.p.A. per effettuare lavori di sigillatura pavimentazione lapidea in masselli nelle vie Rossini/Po/Accademia Albertina;

Considerata l’esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

 

A) dalle ore 22.00 del 10.10.2005 alle ore 5.00 del 11.10.2005

dalle ore 22.00 del 11.10.2005 alle ore 5.00 del 12.10.2005

1) nei fornici di via Rossini all'intersezione con via Po

·       l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata , fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

 

2) in via Rossini all'intersezione con via Verdi

·       l'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono via Rossini da NORD verso SUD, fatta eccezione per i residenti;

 

 

3) in via Accademia Albertina, all'intersezione con via Po

·       l'obbligo di svolta a destra o a sinistra per i veicoli che percorrono via Accademia Albertina;

 

B) dalle ore 23.00 del 11.10.2005 alle ore 5.00 del 12.10.2005

dalle ore 23.00 del 12.10.2005 alle ore 5.00 del 13.10.2005

1) in via Accademia Albertina, tratto: via Po' - via Principe Amedeo

·       l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata , fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

 

2) in via Accademia Albertina all'intersezione con via Principe Amedeo

·       l'obbligo di svoltare a sinistra per i veicoli che percorrono via Accademia Albertina da SUD verso NORD

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all’osservazione delle seguenti modalità:

a)     l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d’avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495)[DC4]  da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento[DC5] ;

b)    la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d’elementi ben visibili e la collocazione d’apposita segnaletica di preavviso;[DC6] 

c)     sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)    ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

e)     che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

·       la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)


 [DC1]numero assegnato dall’Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee

 [DC3]data di redazione

 [DC4]citazione della tabella lavori da cancellare per periodi inferiori ai 7 giorni

 [DC5]preavviso richiesto per il divieto di sosta

 [DC6]cancellare per solo divieto di sosta