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ORDINANZA N. 3745

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 494

LOCALITÀ Via VESPUCCI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 05/10/2005

SB/VARIE05/vespucci

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2675 prot 358 dell'11.7.2005 con la quale, tra l'altro, è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14 alle ore 17 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato nord della via Vespucci, per un tratto di m 10 circa, immediatamente ad est del passo carraio contraddistinto con il n.c. 50/F, e procedendo verso est, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

Preso atto che, a seguito di sopralluogo congiunto con tecnico della Circoscrizione, funzionari del Corpo di Polizia Municipale e commercianti operanti in zona, si è ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Vespucci

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato nord della via, per un tratto di m 12 circa, a partire da m 6 circa ad est del filo marciapiede est all'intersezione con la carreggiata laterale est di corso Duca degli Abruzzi e procedendo verso est, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 2675 prot. n. 358 dell'11.7.2005, meglio specificata in premessa;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento nell'area di cui all'ordinanza citata al suddetto punto 2), con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2616 prot. 562 del 26.11.98 e successive modificazioni ed integrazioni;
  4. l'istituzione del divieto di transito ai veicoli con massa complessiva a pieno carico di t 8, nel tratto compreso tra corso De Gasperi e corso Duca degli Abruzzi;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)