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ORDINANZA N. 3608

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 475

LOCALITÀ via Pisacane

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 28/09/2005

GI/VARIE04/pisacane

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 41 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1712 prot. 302 dell'8.06.2000, con la quale al punto 2) veniva istituita la sosta sul lato SUD di via Pisacane, nel tratto compreso tra via Artom e via Millelire, con disposizione "a spina";

Vista l'ordinanza n. 2391 prot. 448 del 20.09.1999, con la quale in via Pisacane venivano istituiti: il limite massimo di velocità di 30 km/h e la posa in opera di n. 2 dossi artificiali, rispettivamente:

a m 22.00 circa ad EST del f.f. EST di via Artom;

a m 10.00 circa a OVEST del f.f. OVEST di via Millelire;

Atteso che sono stati ultimati i lavori relativi alla realizzazione del progetto di parco Colonnetti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Pisacane

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra via Artom e via Millelire;
  2. la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati con funzione di rallentatori di velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, in corrispondenza dei nn.cc. 71 e 67;
  3. la revoca dell'ordinanza n. 2391 prot. 448 del 20.09.1999 e del punto 2) dell'ordinanza n. 1712 prot. 302 dell'8.06.2000, meglio specificate in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e degli attraversamenti stradali, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)