ORDINANZA N. 3434

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 2351 T

LOCALITÀ piazzale Monte dei Cappuccini, via Giardino

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

Del 16.09.2005

AS/montecappucciniluciartista

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Settore Eventi Culturali, relativa alle operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio delle strutture delle opere di "Luci d'artista";

Viste le ordinanze: n. 3295 del 2.9.2005 e n. 3349 dell' 8.9.2005, con le quali erano stati istituiti alcuni provvedimenti viabili necessari all'effettuazione dei predetti lavori sul piazzale del Monte dei Cappuccini;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

sul piazzale del Monte dei Cappuccini,

  1. sino alle ore 24 del 30.09.2005, per il montaggio delle attrezzature
  2. dal 5.11.2005 al 19.03.2006, per la manutenzione
  3. dalle ore 5,00 del 20.03.2006 alle ore 24 del 15.04.2006, per lo smontaggio delle attrezzature

  1. in via Gaetano Giardino, dalle ore 5,00 alle ore 24 del 19.09.2005

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è subordinata al rilascio delle specifiche autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

  1. dovranno essere salvaguardati gli eventuali posti auto riservati ai veicoli al servizio di persone disabili;
  2. il segnale di divieto di sosta dovrà essere collocato almeno quarantotto ore prima dell'intervento, con l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio;
  3. dovranno essere comunicate le date dell'intervento, di volta in volta, alla sezione territoriale competente della Polizia Municipale, con congruo anticipo;

E) la revoca delle ordinanze: n. 3295 del 2.9.2005 e n. 3349 dell' 8.9.2005 citate in premessa;

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori in oggetto;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Luisella NIGRA