ORDINANZA N. 3415 |
CITTÀ DI TORINO
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr 2332T |
LOCALITÀ via Borgodora, ecc. |
data 16.09.2005 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
prot. Sett. ESERCIZIO T06-007-00016 |
RI/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./borgodora |
IL DIRIGENTE Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159
[DC3] del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione di Settore Promozione della Città, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione denominata Festival Manouche;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
dal 16.09.2005 al 18.09.2005
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, [DC4] quale momento statico della circolazione, dalle ore 16.00 del 16.09.2005 alle ore 1.00 del 17.09.2005 e dalle ore 0.00 alle ore 20.00 del 18.09.2005, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti[DC5] ;B)
in:- cortile dei Ciliegi
- anticortile e cortile del Maglio
·
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 0.00 del 17.09.2005 alle ore 3.00 del 18.09.2005;con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
c)
sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;[DC7]e)
che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;·
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)