CITTÀ DI TORINO
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 2282 T |
LOCALITÀ via Cernaia, corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata |
data 09.09.2005 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. 24788 T06-007-00016 |
RI/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./cernaia |
IL DIRIGENTE Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 [DC3] del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Gabinetto del Sindaco, relativa allo svolgimento della celebrazione del 299° anniversario della liberazione di Torino dall'assedio francese del 1706;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA il giorno 11.09.2005 A) in:
via Cernaia, carreggiata laterale Sud, tratto: via Avogadro - corso Galileo Ferraris;
corso Galileo Ferraris, carreggiata laterale Ovest, tratto: via Cernaia - via Promis;
§
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 15.00 alle ore 17.00, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni;§
l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 16.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo storico, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, delle Autorità e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti[DC4] ;B) in:
corso Siccardi;
via della Consolata, tratto: piazza Arbarello - via Giulio;
·
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 16.00 alle ore 19.30[DC5] con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni;·
l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 17.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo del gruppo storico, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, delle Autorità e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti[DC6] ;con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;[DC7]
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;[DC8]
d) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
e) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
·
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)