ORDINANZA N. 3317

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 457

LOCALITÀ Via TUNISI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 06/09/2005

SB/VARIE05/tunisi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3810 del 02.11.2001 con la quale era stato istituito il divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato OVEST della banchina EST di via Tunisi, a cavallo del n.c. 5 per un tratto di m 18.00 circa e n. 4 rastrelliere di fronte al n.c. 3;

Visti gli elaborati planimetrici che riproducono la regolamentazione della sosta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Tunisi

  1. l'istituzione di un parcheggio nell'area ubicata ad est di via Tunisi e a sud di via Galluppi;
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli, con sosta consentita negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati nell'area di cui al punto 1), con disposizione:

    1. "a pettine" sui lati ovest ed est;
    2. "in fila" per due posti auto sul lato ovest dell'area di parcheggio, a partire da m 6.50 circa a nord dell'accesso alla stessa e procedendo verso nord;

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato ovest del parcheggio, per un tratto di m 5 circa a partire da m 2 circa a nord dell'accesso al parcheggio medesimo e procedendo verso nord;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 3018 del 02.11.2001, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)