ORDINANZA N. 3163 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 440 |
LOCALITÀ Corso Svizzera |
CIRCOSCRIZIONE N. 4 |
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del 19/08/2005 |
LB/VARIE05/svizzera |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 723 prot. n. 142 del 5/03/2002 con la quale, in corso Svizzera, nel tratto compreso tra via Bianzè e piazza Perotti, veniva istituito: al punto 1) il divieto di circolazione sulla banchina rialzata centrale del corso, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio ed ai veicoli AMIAT addetti alla pulizia del mercato, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, e al punto 2) il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sul lato EST della carreggiata OVEST e sul lato OVEST della carreggiata EST;
Accertato che, nonostante la vigilanza del Corpo di Polizia Municipale, il divieto di cui sopra viene sovente disatteso causando intralcio e disagio agli operatori del mercato;
Ritenuta la necessità di rendere efficace la norma contenuta nell'art. 159, comma 1, lett. b) che prevede la sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta dei veicoli in caso di inosservanza del provvedimento suddetto mediante la collocazione dei segnali stradali;
ORDINA
in corso Svizzera
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE ESERCIZIO(Dott.ssa Luisella NIGRA)