ORDINANZA N. 3041 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 427 |
LOCALITÀ Via MONGINEVRO |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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del 8.08.2005 |
SB/VARIE05/monginevro |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 774 del 17.4.1998 con la quale, tra l'altro, era stato istituito il divieto di sosta permanente, con la fermata consentita "in fila" esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose sul lato nord di via Monginevro per un tratto di m 5 ad est del n.c. 78;
Vista la nota della Circoscrizione 3;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)