ORDINANZA N. 3040

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 426

LOCALITÀ Via CHIOMONTE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 8.08.2005

SB/VARIE05/chiomonte

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3847 del 30.11.2000 con la quale era stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose sul lato est di via Chiomonte, immediatamente a nord del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 24, per un tratto di m 7 circa, con disposizione "in fila";

Vista la nota della Circoscrizione 3;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)