ORDINANZA N. 3030 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 419 |
LOCALITÀ Via Leinì |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
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del 5.08.2005 |
LB/VARIE05/leinì |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3180 prot. n. 538 del 15/10/2002 con la quale è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato Ovest di via Leinì per un tratto di m 6.00, immediatamente a Nord del n.c. 99;
Vista la nota con la quale i titolari delle attività commerciali, che a suo tempo avevano inoltrato domanda per ottenere l'area di cui sopra, lamentano l'impossibilità di utilizzo della stessa in quanto costantemente occupata da veicoli in sosta e ne chiedono pertanto la revoca;
Visto il parere del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione VI;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)