ORDINANZA N. 2964

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1990 T

LOCALITÀ via Nizza

data 29.07.2005

CIRCOSCRIZIONE N. 1 - 8

prot. n.

AS/nizzapolfer

IL DIRIGENTE

 

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Settore Mobilità, relativa ai lavori del secondo tratto della metropolitana e particolarmente quelli che interessano la via Nizza;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, e ritenuto opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

dal 01.08.2005 e sino a cessate esigenze determinate dai lavori di cui alle premesse

in via Nizza

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la sosta riservata ai veicoli della Polizia di Stato, utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, per n. 10 posti auto con disposizione "a spina di pesce", sul lato OVEST della via, a partire dall'ideale protendimento SUD di via Berthollet e procedendo verso SUD;
  2. la sospensione dell'ordinanza n. 1604 del 24.09.1996, che istituiva la sosta riservata ai veicoli della Polizia di Stato per un tratto di m 18 immediatamente a NORD del prolungamento di via Galliari;

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)