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ORDINANZA N. 2948

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 412

LOCALITÀ Via Maria Bricca

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 29/07/2005

LB/VARIE05/bricca

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 802 prot. n. 126 del 09/03/2005 con la quale, in via Maria Bricca, veniva istituito: al punto 1) il senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da NORD verso SUD, nei seguenti tratti:

e al punto 2) il divieto di fermata sul lato Est, nel tratto compreso tra corso Casale e corso Quintino Sella;

Vista la segnalazione della Circoscrizione 8 - San Salvario - Cavoretto - Borgo Po;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Maria Bricca

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD, nel tratto compreso tra corso Casale e corso Quintino Sella;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in fila", sul lato EST della via, nel tratto compreso tra corso Casale e corso Quintino Sella, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2656 prot. 463 del 29.08.2000;
  3. la revoca dell'ordinanza n. 802 prot. n. 126 del 09/03/2005, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)