ORDINANZA N. 2815 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 380 |
LOCALITÀ via Plava |
CIRCOSCRIZIONE N. 10 |
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del 20/07/2005 |
GI/VARIE04/plava |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1462 prot. 200 del 2.04.2004, con la quale in via Plava veniva istituita un'area riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, sul lato SUD della carreggiata SUD, a m 35.00 circa ad EST del protendimento ideale del f.f. OVEST contrassegnato dal n.c.153, per un tratto di m 5.00 circa
Considerato che a seguito di sopralluogo è emerso che il posizionamento delle rastrelliere nell'area individuata ostacola l'entrata e uscita dei mezzi pesanti dall'area mercatale ubicata in via Plava;Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Plava
1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato NORD dell'area individuata a m 20 cir1\ca ad EST dell'interno 153, a partire da m 10 ad EST del protendimento ideale del f.f. EST dello stabile contrassegnato dal n.c. 153, nel primo posto auto con disposizione "a pettine" realizzato immediatamente a SUD del f.m. SUD della via, per un tratto di m 5.00 circa;
2) la revoca dell'ordinanza 1462 prot. 200 del 2.04.2004, meglio specificata in premessa;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)