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ORDINANZA N.2784 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 401 H III.1.2 |
LOCALITA'DI REVOCA: Digione |
LOCALITA' DI ISTITUZIONE: Via R.Pilo, 7 |
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del 18.7.05 |
CIRCOSCRIZIONE N.4 |
AP/traslazione/disabile /ad personam/R.Pilo 7 |
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OGGETTO:
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni e le le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 619 del 25.2.02 che ha istituito il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 2963 per un posto auto,
sul lato EST, a partire da m. 3 circa a SUD del filo fabbricato SUD-EST della via all'intersezione
con Via Giacomo Medici;
Vista la nota con la quale il titolare del posto auto di cui sopra, comunica il cambio di domicilio da via Via Medici 29 a via R.Pilo ;
Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;
ORDINA:
in via Digione
in Via R.Pilo
l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 2962 per un posto auto, sul lato SUD della via, nei pressi del n.c. 7;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
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che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)