ORDINANZA N. 2690

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 373

LOCALITÀ via della Brocca

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 11/07/2005

GI/VARIE04/brocca

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2202 prot. 391 del 17.07.2000, con la quale alla lettera h) veniva istituito il senso unico di circolazione veicolare in via della Brocca, con direzione da NORD verso SUD partendo da m 30 ad EST del f.f. EST di corso Moncalieri sino a largo Mentana;

Vista la segnalazione della Circoscrizione 8^ San Salvario -Cavoretto -Borgo Po;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via della Brocca

  1. l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da NORD verso SUD a partire da m 30 ad EST del f.f. EST di corso Moncalieri e procedendo verso SUD per un tratto di m 38 circa per i veicoli in entrata e in uscita dalla Caserma dei Carabinieri;
  2. l'istituzione del senso unico con direzione da NORD verso SUD, a partire da m 70 circa ad EST del f.f. EST di corso Moncalieri e procedendo verso SUD sino a largo Mentana;
  3. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli dell'Arma dei Carabinieri in servizio autorizzato e muniti di apposito contrassegno, sul lato OVEST della via, a partire da m 30 ad EST del f.f. EST di corso Moncalieri e procedendo verso SUD per un tratto di m 30 circa con disposizione "in fila";
  4. la revoca della lettera H) dell'ordinanza n. 2202 prot. 391 del 17.07.2000, meglio specificata in premessa;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)