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ORDINANZA N. 2689

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 372

LOCALITÀ Via dei Glicini

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 11/07/2005

LB/VARIE05/glicini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7,12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Stazione "Torino Le Vallette";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via dei Glicini

  1. l'istituzione del divieto di fermata:

  1. sul lato NORD della via a partire dal f.f. OVEST del tronco EST della via stessa e procedendo verso OVEST per un tratto di m 30.00 circa,
  2. su ambo i lati del tronco EST della via a partire dal f.m. SUD di viale dei Mughetti e procedendo verso SUD per un tratto di m 30.00 circa;

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta o in servizio autorizzato muniti di apposito contrassegno, sul lato SUD della via a partire da m 18.00 ad EST del n.c. 1 (ingresso della Stazione Carabinieri "Torino Le Vallette") e procedendo verso EST per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "a pettine";
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)