ORDINANZA N. 2681 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 364 |
LOCALITÀ strada del Castello di Mirafiori |
CIRCOSCRIZIONE N. 10 |
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del 11/07/2005 |
GI/VARIE04/mirafiori |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1768 prot. 261 del 16.05.2005, con la quale sul lato NORD di strada del Castello di Mirafiori veniva istituito il divieto di fermata, a partire dal f.m. OVEST di strada delle Cacce; per un tratto di m 118 circa procedendo verso OVEST;
Considerato che il suddetto provvedimento era già stato istituito con precedente ordinanza n. 1637 prot. 250 del 5.05.2005;Ritenuta pertanto la necessità, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)