ORDINANZA N. 2681

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 364

LOCALITÀ strada del Castello di Mirafiori

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 11/07/2005

GI/VARIE04/mirafiori

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1768 prot. 261 del 16.05.2005, con la quale sul lato NORD di strada del Castello di Mirafiori veniva istituito il divieto di fermata, a partire dal f.m. OVEST di strada delle Cacce; per un tratto di m 118 circa procedendo verso OVEST;

Considerato che il suddetto provvedimento era già stato istituito con precedente ordinanza n. 1637 prot. 250 del 5.05.2005;

Ritenuta pertanto la necessità, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)