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ORDINANZA N. 2677

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 360

LOCALITÀ Via SANTENA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 11/07/2005

SB/VARIE05/santena

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 456 del 25.2.2000 con la quale, tra l'altro, era stato disposto:

  1. l'istituzione del divieto di sosta, sul lato NORD della via a partire dal f. passo carrabile EST

contrassegnato dal n.c. 5 procedendo verso EST, per un tratto di m 10 circa;

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, esclusi i giorni festivi, con sosta consentita ai veicoli adibiti ai servizi funebri, sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD dell'ingresso contraddistinto dal n.c.3, con disposizione "in fila" per un tratto di m 20.00 circa procedendo verso SUD;

Vista la nota della Circoscrizione 9 Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Santena

 

  1. l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati sul lato nord della via, con disposizione "a spina", fatta eccezione per un posto auto con disposizione "in fila", immediatamente ad ovest del passo carraio contraddistinto con il n.c. 7/A;
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato nord della via, per un tratto di m 5 circa a partire da m 4,50 circa ad est del passo carraio contraddistinto con il n.c. 5 e procedendo verso est;

3) la posa di paletti dissuasori con interasse di m 1,50 e distanti m 0,50 dal filo marciapiede:

a) sul lato sud, n. 4 collocati sullo smusso del marciapiede in corrispondenza dell'attraversamento pedonale ad est del n.c. 5, e n. 4 sullo smusso del marciapiede in corrispondenza dell'attraversamento pedonale ad ovest del n.c. 9;

    1. sul lato nord, n. 2 installati in corrispondenza dell'attraversamento pedonale ad est del n.c. 5, e n. 6 a partire dal filo marciapiede nord e procedendo verso sud ad est del n.c. 9;

  1. la revoca dell'ordinanza n. 456 del 25.2.2000 specificata in premessa, limitatamente al punto 1);
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei paletti dissuasori e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)