ORDINANZA N. 2675 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 358 |
LOCALITÀ Via VESPUCCI |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 11/07/2005 |
SB/VARIE05/vespucci |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2105 del 07.10.1998 con la quale veniva istituito, tra l'altro, il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato nord della via, per un tratto di m 10 circa, immediatamente ad ovest del n.c. 50/f; nonché l'ordinanza n. 18 dell'11.01.1999 con la quale veniva estesa l'area di sosta riservata per carico e scarico merci, da m 10 a m 15;
Ritenuta la necessità, per motivi di opportunità inerenti la circolazione stradale, di provvedere alla ricollocazione dell'area riservata alle operazioni di carico e scarico merci di cui all'ordinanza suddetta;
ORDINA
in via Vespucci
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)