CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr.1799 T |
LOCALITÀ via Tolmino, corso rosselli, via Palmieri, via Biglieri, via Renier, via Pozzo Strada, via Lancia, via Issiglio, corso G. Ferraris |
data 07.07.2005 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1-3 |
prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/AEStel/tolmino |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione della A.E.M. Torio, relativa a lavori posa delle tubazioni del teleriscaldamento;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
A) in via Tolmino, tratto: corso Rosselli - interno 57 - 59 di via Tolmino, dal 11.07.05 al 08.08.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
B) in corso Rosselli, carreggiata Sud tratto: via Tolmino - n.c. 161, dal 11.07.05 al 08.08.05, dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
C) in via Palmieri, banchina Est tratto: via Susa - via Duchessa Jolanda, dal 11.07.05 al 03.08.05, dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
D) in via Tolmino, tratto: via Renier - n.c. 14, dal 18.07.05 al 07.08.05, dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
E) nel protendimento ideale di via Biglieri, carreggiata Nord, per un trato di m 50 circa da via Nizza, dal 18.07.05 al 31.08.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
F) nel protendimento ideale di via Biglieri, carreggiata Sud, per un trato di m 50 circa da via Nizza, dal 18.07.05 al 31.08.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del doppio senso di circolazione veicolare;
G) in via Renier, tratto: largo Racconigi - n.c. 22, dal 18.07.05 al 27.07.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
H) in via Renier, tratto: via Caraglio - n.c. 22, dal 28.07.05 al 05.08.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
I) in :
- via Pozzo Strada, tratto: corso Peschiera - via Sant'Antonino, dal 18.07.05 al 25.07.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- via Pozzo Strada, tratto: via Sarre - via Sant'Antonino, dal 26.07.05 al 04.08.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- via Pozzo Strada, tratto: via Sarre - corso francia, dal 05.08.05 al 19.08.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
L) in via Lancia, tratto: via Issiglio - via Isonzo, dal 25.07.05 al 15.08.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
- l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Ovest verso Est;
- l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in via Lancia per un tratto di m 20 circa in corrispondenza di via Issiglio dal 08.08.05 al 21.08.05;
M) in via Issiglio, tratto: largo Lancia - largo San Paolo, dal 08.08.05 al 21.08.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
N) in corso G. Ferraris, semicarreggiata centrale Est, tratto: corso de Nicola - corso Rosselli dal 25.07.05 al 13.08.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
O) in corso G. Ferraris, lato est della carreggiata laterale Est, tratto: corso De Nicola - corso Rosselli, dal 25.07.05 al 13.08.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
P) in via Mattie, tratto: corso Monte Cucco - via Borgone, a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 15.07.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)